venerdì 29 maggio 2009

Qualche riferimento bibliografico

James Rachels, Quando la vita finisce.

Introduzione alla bioetica, a cura di Giampaolo Ferranti e Sebastiano Maffettone.
(Da qui soprattutto Judith Jarvis Thomson, A defense of abortion e Michael Tooley).

Peter Singer, Ripensare la vita.

Francesco Remotti, Contro natura.

25 maggio 2009

La sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale sulla legge 40/2004.

Conclusioni:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza r.o. n. 323 del 2008;

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza r.o. n. 323 del 2008 e, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dallo stesso Tribunale con ordinanza r.o. n. 382 del 2008;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 4, della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza r.o. n. 382 del 2008.

mercoledì 20 maggio 2009

martedì 19 maggio 2009

19 maggio 2009

Sui dati genetici (discriminazione e riservatezza): un commento interessante di Monica Alessia Senor sulla costituzione di una banca dati nazionale del DNA. GINA (ovvero The Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008) sul possibile uso discriminatorio delle informazioni genetiche soprattutto da parte di datori di lavoro e assicurazioni sanitarie.

Blog di Dario Bressanini (Scienza in cucina).

Articolo dal Corriere della Sera, Io, sieropositiva: Milano fa paura, 9 ottobre 2008.

lunedì 18 maggio 2009

18 maggio 2008

Obiezione di coscienza: inquadramento terminologico e concettuale.

I tre casi di leggi che la prevedono in Italia: servizio di leva (servizio civile isitutito dalla legge del 15 dicembre 1972 n. 772), sperimentazione animale (413/93), interruzione volontaria di gravidanza (178/78).

(Nel caso della 194, articolo 9: Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente).

Segue altro materiale.

Abbiamo accennato ad alcune questioni sulla famiglie e le unioni di fatto. Qui potete scaricare un saggio molto interessante di Marco Gattuso sulla famiglia naturale e il principio di uguaglianza.

giovedì 7 maggio 2009

Avviso

Lunedì 11 e martedì 12 maggio non ci sarà lezione.